Statuto Canoa Club Mestre ASD

TITOLO I
Denominazione-Sede

Art. 1 – L’associazione Canoa Club Mestre Associazione sportiva Dilettantistica, in sigla “Canoa Club Mestre A.S.D.” è costituita ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del C.C, è un’associazione non commerciale senza finalità di lucro, che riunisce i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dallo statuto per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L’Associazione ha sede legale e nautica in Mestre (VE), Punta San Giuliano 15/A, e svolge le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione Veneto. L’indirizzo della sede legale potrà essere cambiato con delibera del Consiglio Direttivo senza che questo costituisca modifica statuaria purché ricada nel territorio del medesimo Comune. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva cui l’associazione si intenderà affiliare previa delibera del consiglio direttivo.

TITOLO II
Scopo – Oggetto

Art. 2 – L’associazione è centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici e si propone di offrire ai propri associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali. L’associazione ha per oggetto l’organizzazione, l’esercizio, lo sviluppo e la diffusione di ogni tipo di attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica, ricreativa e motoria, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci e Tesserati, con particolare riguardo alla pratica di attività sportive legate all’ambiente acquatico, in particolare fluviale, lagunare e marino, tra cui, a titolo esemplificativo, canoa, kayak, gonfiabili, sup, dragon boat. L’Associazione si prefigge lo scopo di praticare e diffondere ad ogni livello dette discipline e di promuovere nell’ambito territoriale della Regione Veneto tutte le discipline riconosciute dal CONI in ossequio alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1568 del 14/02/2017 ed ogni successiva integrazione o modificazione. 

Art. 3 – Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2 l’Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

  1. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche in tutte le sue forme, manifestazioni, discipline, competizioni sportive valorizzando e diffondendo la cultura sportiva;
  2. organizzare e gestire squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
  3. partecipare attivamente all’approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
  4. perseguire fini di solidarietà sociale, promuovendo e organizzando anche attività di assistenza, attività di sostegno alle persone svantaggiate e a tutte le forme di disagio, in proprio o attraverso collaborazioni con soggetti pubblici o privati;
  5. gestire e promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, e con soggetti pubblici e privati;
  6. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive, di vario genere;
  7. indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
  8. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci. Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
    • effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
    • organizzare manifestazioni volte a pubblicizzare le iniziative dell’associazione;
    • organizzare gite ed escursioni solamente se strettamente inerenti all’attività istituzionale;
    • svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale

TITOLO III
Soci e Tesserati

Art. 4 – Il numero dei soci e tesserati è illimitato. Condizione per essere socio è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli e che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’Associazione. Le persone giuridiche partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti.

Art. 5 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta all’Associazione, dichiarando di voler aderire alla vita associativa, di impegnarsi, ad accettare ed attenersi al presente Statuto, gli eventuali regolamenti attuativi e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione, di rispettare lo Statuto e le norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva cui l’Associazione intende affiliarsi nonché di accettare e rispettare le norme e le direttive CONI. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare domanda di iscrizione firmata dal proprio rappresentante legale. La domanda di adesione dovrà essere accompagnata dal versamento della quota associativa. La quota associativa è uguale per tutti i soci a prescindere dal momento dell’anno in cui viene presentata la domanda di ammissione. Tuttavia il pagamento effettuato dal primo novembre, se è specificato nella domanda, potrà valere per l’anno successivo. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. La validità della qualità di socio si intende conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione se sottoscritta da un componente del Consiglio Direttivo. Potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il giudizio deve sempre essere motivato e l’aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci il Collegio dei Probiviri. La qualifica di socio sarà intrasmissibile per atto tra vivi. In ogni caso è escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Il libro dei Soci pubblica in maniera chiara e corretta il riassunto del movimento degli associati.

Art. 6 – Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci onorari coloro che, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, si siano particolarmente distinti nei settori di attività dell’associazione e in organizzazioni sociali o sportive di particolare rilievo a livello regionale, nazionale o internazionale. I soci onorari sono dispensati dal pagamento delle quote sociali.

Art. 7 – Chi intende essere ammesso come tesserato dovrà fare richiesta scritta di tesseramento all’Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti, le delibere adottate dagli organi dell’Associazione e le norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva cui l’Associazione intende affiliarsi nonché di accettare e rispettare le norme e le direttive CONI e del CIP. All’atto del rilascio della tessera il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di tesserato. La validità della qualità di tesserato si intende conseguita all’atto di presentazione della domanda di tesseramento se firmata dal legale rappresentante o da un componente del Consiglio Direttivo e potrà essere sospesa da parte dello stesso, il giudizio deve sempre essere motivato e l’aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci il Collegio dei Probiviri. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 – La qualità di socio dà diritto:

  1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione (ad esempio uscite sociali, attività agonistiche, corsi di base e di specializzazione, ecc. );
  2. vestire l’uniforme sociale e fregiarsi dei distintivi sociali;
  3. a partecipare alla vita associativa;
  4. di godere dell’elettorato attivo e passivo, in particolare, di partecipare all’assemblea dei soci, se in regola con il pagamento della quota associativa, e, se maggiorenni, di candidarsi alle cariche elettive e di votare direttamente per l’approvazione, le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

    I soci sono tenuti a:

  1. all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  2. al pagamento del contributo associativo;
  3. a mantenere un comportamento uniforme alle finalità dell’Associazione;
  4. ad utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Art. 9 – La qualità di tesserato dà diritto:

  1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
  2. di fruire di tutti i servizi messi a disposizione dall’Associazione;
  3. vestire l’uniforme sociale e fregiarsi dei distintivi sociali.

    I tesserati sono tenuti:

  1. all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  2. al pagamento del tesseramento e di eventuali altre quote aggiuntive straordinarie, mensili o settimanali per le attività e i servizi sociali;
  3. ad utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Art. 10 – Il tesseramento è l’atto con il quale si compie l’inserimento di una persona fisica nell’ordinamento sportivo, ed è sostanzialmente un atto di adesione alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA) ed agli Enti di Promozione Sportiva (EPS) a cui l’Associazione risulta affiliata e attraverso il quale il soggetto esercita il diritto di praticare l’attività sportiva, nel circuito delle manifestazioni organizzate dalle FSN, DSA ed EPS. Le parti non possono personalizzare il contenuto degli accordi di tesseramento, né porre condizioni e termini di durata diversa da quelli stabiliti dai rispettivi organismi sportivi. Il tesseramento avviene secondo un procedimento formale disciplinato dai rispettivi organismi sportivi e, attraverso tale procedura, il tesserato diviene titolare di diritti e obblighi nei confronti dell’ordinamento sportivo e dei soggetti che ne fanno parte. L’Associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati nell’ambito delle Assemblee di settore delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate a cui l’Associazione è affiliata.

Art. 11 – I soci sono tenuti a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili per atto tra vivi e non rivalutabili. Oltre alla quota di iscrizione l’associazione potrà richiedere altre quote sociali aggiuntive, straordinarie, mensili o settimanali per le attività ed i servizi sociali.

TITOLO IV
Recesso – Esclusione

Art. 12- La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 13 – I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

  1. recesso volontario che dovrà essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo;
  2. morosità protrattasi per oltre tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
  3. esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio ovvero commetta grave inottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
  4. per scioglimento dell’Associazione.

I soci, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione. Le controversie che insorgessero tra i Soci e l’Associazione in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio dei Probiviri.

Art. 14 – Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante PEC, posta ordinaria con ricevuta di ritorno e dovranno essere motivate. Il socio, potrà, entro 30 giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare con le modalità di cui sopra una lettera al Presidente dell’Associazione chiedendo la convocazione del Collegio dei Probiviri entro 10 giorni. L’associato potrà inoltre ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la delibera di esclusione. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 40 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. La qualifica di tesserato si perde per esclusione e mancato rinnovo.

Art. 15 – L’esclusione sarà deliberata nei confronti del Tesserato:

  1. che non ottemperi in maniera grave alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  3. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

Il tesserato che entro il 31 dicembre di ogni anno non presenta il modulo di tesseramento perde automaticamente la qualifica di tesserato, senza bisogno di ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO V
Patrimonio dell’Associazione

Art. 16 – Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

  1. dal fondo patrimoniale di garanzia;
  2. da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
  3. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
  4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Risorse economiche

Art. 17 – L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

  1. quote associative annuali;
  2. quote di iscrizione alle attività sportive;
  3. dal residuo attivo di gestione scaturente da manifestazioni organizzate;
  4. contributi degli aderenti e/o di privati;
  5. contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
  6. contributi di organismi internazionali;
  7. reddito derivanti dal patrimonio di cui all’art.16;
  8. rimborsi derivanti da convenzioni;
  9. eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali per le quali verrà tenuta apposita contabilità separata secondo la norma vigente.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’associazione. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio sociale

Art. 18 – L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

TITOLO VI
Organi dell’Associazione

Art. 19 – Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Revisore Unico;
  5. il Collegio dei Probiviri;

Assemblea dei soci

Art. 20 – L’assemblea è l’organo sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e le deliberazioni da esso adottate, in conformità allo statuto, vincolano anche tutti gli assenti o dissenzienti. L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale e nei luoghi di esercizio dell’attività, almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. L’avviso della convocazione dovrà inoltre essere comunicato ai singoli soci mediante una modalità stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo che ne garantisca la conoscenza ad ogni singolo socio quali a puro titolo esemplificativo: l’invio di lettera semplice, e-mail o telegramma, o firma per presa visione della convocazione dell’Assemblea, in ogni caso almeno otto giorni prima dell’adunanza. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto un verbale a cura del Segretario. Il verbale, firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario, sarà conservato agli atti dell’Associazione; ogni Socio potrà prendere visione sia del verbale stesso che del bilancio approvato. L’assemblea, salvo diversa disposizione di legge, può svolgersi anche con modalità telematiche a condizione che sia in ogni momento garantito l’accertamento dell’identità dei partecipanti.

Art. 21 – L’Assemblea ordinaria:

  1. approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo;
  2. procede all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
  3. elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
  4. nomina il Revisore Unico, su proposta del Consiglio Direttivo;
  5. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  6. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Art. 22 – L’Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione, sulla devoluzione del patrimonio e la nomina dei liquidatori.

Art. 23 – In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’associazione, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei soci. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa. Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote annuali, ogni associato può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore al più di due deleghe. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modifiche statutarie per cui occorrerà il voto favorevole dei tre/quarti degli associati presenti.

Art. 24 – L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 25 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni, eletti di volta in volta dall’Assemblea dei soci. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni corrispondenti con il quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che ricoprano la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI o dal CIP, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, pena la decadenza dal loro incarico. La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Nella prima riunione convocata dal consigliere più anziano, il Consiglio Direttivo elegge con maggioranza assoluta fra i suoi membri: il Presidente, il/i Vice Presidenti, il segretario e può attribuire ad altri Consiglieri incarichi specifici. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo PEC, email da spedirsi o consegnarsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza e solo in caso di urgenza anche via comunicazione telematica o telefono. Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove. È ammesso che le sedute del Consiglio Direttivo avvengano in modalità telematiche. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione nei limiti di quanto stabilito annualmente dall’Assemblea. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
  2. redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo e predisporre i bilanci preventivi;
  3. predisporre gli eventuali regolamenti interni;
  4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale compresi i rimborsi forfetari di spesa o indennità di trasferta;
  5. deliberare circa l’esclusione dei soci, di cui all’art. 13 lettera c);
  6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  7. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
  8. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione.

Art. 26 – In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione tra i primi dei non eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla ricostituzione dello stesso.

Presidente

Art. 27 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza sociale e legale nei confronti di terzi e in giudizio, nonché la firma dell’Associazione. Dura in carica quattro anni, corrispondenti con il quadriennio olimpico. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo; può adottare, tramite delibera, provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Revisore dei conti

Art. 28 Il Revisore sarà nominato ogni quattro anni dall’Assemblea ordinaria. Dura in carica quattro anni, corrispondenti con il quadriennio olimpico ed è rinominabile. Può essere nominato Revisore un socio ed un non socio in possesso di adeguate competenze economico-contabili; non può essere nominato:

  1. colui che risulta aver subito procedimenti di esclusione da altre associazioni a causa della sua condotta;
  2. colui che abbia assunto, a qualsiasi titolo, incarichi di gestione nell’Associazione (collaboratore tecnico, amministrativo, segretario, consigliere, ecc. ).

Art. 29 Al Revisori dei Conti spetta:

  1. il controllo della contabilità dell’Associazione;
  2. il controllo del rendiconto economico e finanziario riferendone all’Assemblea ordinaria mediante apposita relazione;
  3. il controllo periodico, delle risorse finanziarie dell’Associazione;
  4. verifica dell’attuazione delle delibere assembleari;

Il Revisore avrà la facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Collegio dei Probiviri e controversie

Art. 30 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci fra i Soci stessi. I membri del Collegio durano in carica quattro anni, corrispondenti con il quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell’Associazione o di singoli Soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli Organi dell’Associazione, e fra l’Associazione ed i Soci. Giudica secondo giustizia ed equità, nel rispetto della legislazione vigente, delle norme dell’ordinamento, del presente Statuto, assicurando il diritto di difesa e con l’obbligo di comunicazione scritta degli addebiti. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti. Le decisioni devono essere motivate.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 31 – Oltre alla tenuta regolare dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, alle deliberazioni dell’Assemblea dei soci con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione: chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VII
Scioglimento

Art. 32 – Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati presenti o rappresentati. L’assemblea Straordinaria espressamente convocata per lo scioglimento sarà valida con la presenza, diretta o per delega, di almeno 3/4 degli aventi diritto a voto, sia in prima che in seconda convocazione.  

In caso di scioglimento, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando:

  1. le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
  2. il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza della società;
  3. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
  4. i poteri dei liquidatori.

Si applicano comunque le norme di cui agli artt. 11 e ss. Disp. Att. C.c.

Art. 33 – Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, a fini di pubblica utilità, ad Enti o ad Associazioni senza fini di lucro che perseguono la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale

Art. 34 – Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, le norme del Codice Civile, del Dlgs 460/1997 e s.m.i., del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e delle Federazioni Sportive Nazionali, sia nazionali che locali, o dell’Ente di promozione sportiva e le disposizioni di legge in materia vigenti.